Informazioni
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Attenzione
A partire dal 1° gennaio 2024 il Comune di Tortoreto modificherà il periodo impositivo ed alcune altre caratteristiche dell'imposta di soggiorno.
L'imposta dovrà quindi essere richiesta per tutto l'anno, e le dichiarazioni avranno cadenza mensile, con scadenza il giorno 16 di ogni mese, data entro la quale andranno comunicate le presenze del mese precedente e saldato il totale così calcolato. Attenzione: dovranno essere comunicate anche le presenze non imponibili.
L'elenco delle tariffe e delle esenzioni valide dal 1° gennaio 2024 è il seguente:
STRUTTURE |
MAGGIO-SETTEMBRE (ALTA STAGIONE) |
GENNAIO/APRILE-OTTOBRE/DICEMBRE (BASSA STAGIONE) |
5 STELLE |
2,50 € |
1,50 € |
4 STELLE |
2,00 € |
1,20 € |
3 STELLE |
1,50 € |
1,00 € |
1-2 STELLE |
1,00 € |
0,80 € |
VILLAGGIO 5 STELLE |
2,50 € |
1,50 € |
VILLAGGIO 4 STELLE |
2,00 € |
1,20 € |
VILLAGGIO 1-2-3 STELLE |
1,50 € |
1,00 € |
CAMPEGGI* |
1,50 € |
1,00 € |
RESIDENCE, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE |
1,50 € |
1,00 € |
LOCAZIONI BREVI (EX ART 4 D.L. 24 APRILE 2017, N. 50), CASE PER FERIE, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO, RESIDENZE D’EPOCA, AGRITURISMI, RESIDENCE DI CAMPAGNA, STRUTTURE DI TURISMO RURALE, RESIDENCE DI CAMPAGNA, COUNTRY HOUSE, OSTELLI, ATTIVITA’ SALTUARIE DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED & BREAKFAST), AFFITTACAMERE, TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE NON RICADENTI NELLE CLASSIFICAZIONI ESPRESSAMENTE INDICATE. |
1,00 € |
0,80€ |
RIDUZIONI
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- *Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
- Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;
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Le tariffe di cui al precedente comma sono differenziate secondo le seguenti modalità:
- Tariffa 1, per il periodo compreso tra il 01.05 ed il 30.09 di ogni anno;
- Tariffa 2, per il periodo compreso tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12 di ogni anno.
ESENZIONI E RIDUZIONI:
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- I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
- Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
- I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
- i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamita`;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
- gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L’esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
- Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
- Ospiti il cui soggiorno e` a carico del Comune di Tortoreto;
- Iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di Tortoreto.
L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.
Il programma è già configurato secondo le nuove modalità.